Capitolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1. Denominazione e natura.
Con il nome “Geography And Historiography In Antiquity” (GAHIA) si costituisce ad Alcalá de Henares, il 21 novembre 2014, un’organizzazione di natura associativa e senza scopo di lucro ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 22 della Costituzione spagnola, alla legge organica 1/2002 del 22 marzo, disciplinante il diritto di associazione, e alle altre norme vigenti che ne regolano l’applicazione nel presente Statuto e nelle disposizioni di legge pertinenti.
Articolo 2. Personalità e capacità.
L’Associazione ha personalità giuridica e piena capacità operativa, e può quindi disporre tutti gli atti necessari al conseguimento delle finalità per cui è stata costituita, fatte salve le disposizioni di legge.
Articolo 3. Nazionalità e domicilio.
L’associazione che si costituisce ha nazionalità spagnola.
Sede legale dell’Associazione è la Facoltà di Filologia dell’Università di Siviglia, C/ Palos de la Frontera, s/n, Siviglia (Spagna).
Il cambio di domicilio, all’interno del territorio spagnolo, richiede il consenso di un’Assemblea Generale appositamente convocata a tale scopo, nonché la modifica del presente statuto.
La decisione dell’Assemblea Generale deve essere comunicata entro un mese al Registro delle Associazioni, e produce effetti, sia per i soci sia i soggetti terzi, a partire dall’atto di registrazione.
Articolo 4. Ambito di applicazione.
L’ambito territoriale in cui l’Associazione svilupperà prevalentemente le proprie attività è nazionale e internazionale. La lingua ufficiale dell’Associazione è lo Spagnolo; tuttavia, tenendo conto della sua vocazione internazionale, sono ammesse le lingue d’uso comune negli studi di antichità.
Articolo 5. Durata.
L’Associazione è costituita per un periodo di tempo indeterminato.
Capitolo II
OGGETTO DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo 6. Finalità.
L’Associazione si propone le seguenti finalità:
- Lo studio del pensiero geografico del mondo antico e delle sue implicazioni nella storiografa greco-latina, quello della geografia storica dell’antichità e la promozione e la diffusione di tali discipline in tutti i loro aspetti e generi letterari, nonché della loro tradizione dall’antichità ad oggi.
- La collaborazione con altre istituzioni e associazioni nazionali ed internazionali interessate ai medesimi studi.
- La difesa dei propri legittimi interessi scientifici e culturali.
E di conseguenza sarann poste in essere le seguenti attività:
- Organizzazione o cooperazione alla realizzazione di conferenze, incontri, sessioni scientifiche, seminari, studi e ricerche, nonché di altre attività finalizzate alla discussione e alla condivisione di tali studi e finalità.
- Stampa di bollettini periodici e altre pubblicazioni a carattere scientifico, informativo e bibliografico.
- Stipula di relazioni e forme di collaborazione con università, centri di ricerca, associazioni, federazioni, associazioni, reti territoriali, o altri enti analoghi nazionali o internazionali, per lo scambio di informazioni scientifiche e la predisposizione delle attività di cui ai punti a) e b).
- Promozione delle condizioni per l’istituzione di regolari rapporti scientifici e professionali tra i suoi membri.
- Creazione di un sito web che dia conto delle attività e delle notizie relative all’Associazione e che serva da punto di incontro delle diverse sedi elettroniche degli enti collegati.
- Erogazione di borse di studio e sovvenzioni alla ricerca post laurea per i laureati interessati ai temi propri dell’Associazione.
- Promozione di tesi di Dottorato a carattere internazionale sulle materie sopra menzionate.
- Indizione di premi di vario genere al fine di promuovere l’eccellenza nella ricerca.
- Organizzazione di viaggi culturali e di studio.
- Impulso alla partecipazione, con specifici temi di ricerca, allo studio universitario di livello specialistico e dottorale.
- Organizzazione di quante altre attività contribuiscano al raggiungimento delle finalità dell’Associazione.
Capitolo III
ASSEMBLEA GENERALE
Articolo 7. Assemblea Generale.
Organo supremo dell’Associazione è l’Assemblea Generale, formata dalla totalità dei soci.
L’Assemblea Generale adotta le proprie risoluzioni con il principio di maggioranza o di democrazia interna e deve riunirsi almeno una volta l’anno.
L’Assemblea può avere carattere ordinario o straordinario e viene convocata secondo le modalità indicate nel presente statuto.
Articolo 8. Convocazione.
L’Assemblea viene convocata dalla persona che detiene la Presidenza dell’Associazione, di propria iniziativa, previa delibera della Giunta Direttiva o a richiesta di un numero di soci non inferiore al 10%.
- Se l’Assemblea Generale viene deliberata della Giunta Direttiva, la persona che detiene la Presidenza procede alla convocazione entro quindici giorni dall’adozione della delibera. Tra la convocazione e la giornata di svolgimento per l’Assemblea devono intercorrere almeno trenta giorni.
- La richiesta di convocazione dell’Assemblea avanzata dai soci deve contenere l’ordine del giorno della sessione, e in allegato i documenti o le informazioni eventualmente necessarie all’adozione di delibere.
La richiesta di convocazione dell’Assemblea va depositata presso la Segreteria dell’Associazione; una volta protocollata, il richiedente ne riceve una copia.
La persona preposta alla segreteria dell’Associazione, dopo aver verificato i requisiti formali (numero di soci, convocazione ed eventuale documentazione), riferisce immediatamente alla Presidenza, affinché questa, entro quindici giorni dalla presentazione della richiesta, possa convocare l’Assemblea, che deve svolgersi entro trenta giorni dall’indizione. Qualora la richiesta sia sprovvista dei requisiti formali, la persona preposta alla segreteria la considererà non presentata, procedendo alla sua archiviazione previa comunicazione alla persona associata prima firmataria.
Se la persona che detiene la Presidenza non convoca l’Assemblea entro i termini stabiliti nel paragrafo precedente, i promotori hanno il diritto di procedere all’indizione dell’Assemblea Generale, precisando gli estremi della convocazione, la quale va firmata dalla persona associata prima firmataria della richiesta o dai presentatori della domanda.
Articolo 9. Forma della convocazione.
La convocazione effettuata dalle persone a ciò legittimate, ai sensi delle disposizioni dell’articolo precedente, va redatta per iscritto e ne è consentita la comunicazione per via elettronica. In ogni caso, devono essere indicati il luogo, la data, l’ora della riunione e l’ordine del giorno, con chiara indicazione degli argomenti da trattare.
Tra l’indizione dell’Assemblea e il giorno fissato per il suo svolgimento in prima convocazione devono intercorrere almeno trenta giorni, e può eventualmente essere anche indicata la data e l’ora della seconda convocazione; in ogni caso, tra prima e seconda convocazione devono intercorrere almeno trenta minuti.
La documentazione e le informazioni necessarie per l’adozione di deliberazioni vanno inviate ai partner tramite modalità che consentano la prova dell’invio, della ricezione e dei contenuti trasmessi. L’invio e la ricezione per via elettronica sono consentiti qualora la documentazione venga trasmessa ai destinatari con un anticipo minimo di quindici giorni di calendario rispetto alla data di svolgimento dell’Assemblea.
Articolo 10. Assemblea Generale ordinaria.
L’Assemblea Generale ordinaria si tiene almeno una volta all’anno, allo scopo di trattare il seguente ordine del giorno:
- lettura ed eventuale approvazione del verbale della sessione precedente, ordinaria o straordinaria, dell’Assemblea Generale;
- esame ed eventuale approvazione dei conti del precedente esercizio;
- esame ed eventuale approvazione del bilancio dell’esercizio corrente;
- esame della relazione delle attività svolte ed eventuale approvazione della gestione da parte della Giunta Direttiva;
- eventuale approvazione del programma delle attività;
- ogni altro argomento di cui occorra discutere.
Articolo 11. Assemblea Generale straordinaria.
Per l’adozione di delibere diverse da quelli indicati nel precedente articolo è richiesta la convocazione dell’Assemblea Generale straordinaria, in particolare per discutere dei seguenti punti:
- modifiche allo Statuto;
- scioglimento dell’Associazione;
- elezione della Giunta Direttiva;
- disposizione o cessione di beni;
- costituzione di una Federazione, Confederazione o Unione di Associazioni oppure, se già esistenti, adesione ad esse;
- approvazione del cambiamento di domicilio, che comporta la modifica dello statuto.
Articolo 12. Costituzione.
L’Assemblea Generale, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione qualora sia presente o rappresentato almeno un terzo dei soci, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.
Per consentire il computo dei soci o del numero totale dei voti, le deleghe da parte dei soci vanno presentate alla persona preposta alla Segreteria all’inizio della riunione.
Le persone che esercitano la Presidenza e la Segreteria dell’Assemblea sono, rispettivamente, il Presidente o il Vicepresidente, in caso di assenza giustificata del Presidente, e il Segretario o la persona associata più giovane dell’Associazione, in caso di assenza giustificata del Segretario. Se l’Assemblea è convocata dai soci, il Presidente e il Segretario della stessa vengono designati all’inizio della riunione.
Articolo 13. Adozione di delibere.
Tutte le questioni sono discusse e votate secondo l’ordine indicato nell’ordine del giorno. La persona che esercita la Presidenza avvia il dibattito, in cui si prende la parola previa autorizzazione, aprendo un primo giro di interventi; inoltre modera la discussione e può aprire una seconda tornata di interventi o concedere la parola per eventuali repliche.
Le delibere dell’Assemblea Generale sono prese a maggioranza semplice dei soci presenti o rappresentati, qualora i voti favorevoli superino quelli negativi.
Tuttavia è richiesta la maggioranza qualificata, che si ottiene qualora i voti positivi superino la metà di quelli espressi dai soci presenti o rappresentati, per le delibere relative alla scioglimento dell’Associazione, alle modifiche allo statuto, agli incameramenti o alienazioni di beni e alla remunerazione dei componenti della Giunta Direttiva.
Le delibere dell’Assemblea Generale relative alla denominazione dell’Associazione, al suo domicilio, alle finalità e attività statutarie, ai limiti della sua operatività e alle altre leggi, così come quelle relative alla nomina dei componenti del Consiglio, all’apertura e chiusura di Delegazioni, alla creazione o dissoluzione di Federazioni, Confederazioni e Unioni, vengono comunicate al Registro delle Associazioni, per l’opportuna registrazione, entro un mese dall’assunzione della decisione.
Articolo 14. Deleghe di voto o rappresentanza.
La rappresentanza o delega del voto è valida solo per la sessione o convocazione per la quale viene rilasciata, ed sono da considerarsi nulle le deleghe o rappresentanze a tempo indefinito. Ogni persona associata presente può rappresentare o eventualmente assumere la delega di un massimo di tre soci.
La rappresentanza o delega del voto deve essere espressa in forma scritta, con l’indicazione dei dati personali e il numero di associazione della persona delegante e di quella rappresentata, e deve essere firmata e siglata da entrambe.
Capitolo IV
ORGANI DIRETTIVI E DI RAPPRESENTANZA
Articolo 15. Giunta Direttiva. Definizione e mandato.
La Giunta Direttiva è l’organo che gestisce, amministra e rappresenta gli interessi dell’Associazione, fatti salvi i poteri dell’Assemblea Generale come organo sovrano.
Il suo mandato dura quattro anni. Dopo tale periodo si procede al suo rinnovamento e alla conseguente registrazione. Per la nomina o il rinnovo del Giunta Direttiva l’Assemblea generale viene convocata prima della fine prefissata del mandato.
Articolo 16. Giunta Direttiva. Composizione.
La Giunta Direttiva è formata da nove membri, uno dei quali esercita la Presidenza, un altro la Vicepresidenza, un altro la Segreteria, un altro la Tesoreria, mentre i restanti cinque membri hanno funzione di consiglieri; tutte queste cariche sono deliberate e revocate dall’Assemblea Generale.
L’esercizio del mandato è personale, senza possibilità di delega del voto nelle riunioni della Giunta Direttiva.
Articolo 17. Giunta Direttiva. Elezione.
Per far parte della Giunta Direttiva sono requisiti imprescindibili la maggiore età, il pieno possesso dei diritti civili e il non essere incorsi nei motivi di incompatibilità stabiliti dalla legge.
I membri della Giunta Direttiva sono eletti tra i soci in occasione dell’Assemblea Generale straordinaria, in conformità con le previsioni dell’art. 11 dello Statuto.
Convocata l’Assemblea Generale per la nomina della Giunta Direttiva, i soci che intendano esercitare il proprio diritto ad essere eletti devono farne domanda con un anticipo di almeno ventiquattro ore rispetto alla celebrazione dell’Assemblea.
Qualora si renda vacante un posto nella Giunta Direttiva, questa può designare un’altra persona per una sostituzione temporanea, fino all’elezione definitiva da parte dell’Assemblea Generale Straordinaria, convocata a tal fine.
Articolo 18. Giunta Direttiva. Cessazione.
I membri della Giunta Direttiva cessano dai rispettivi incarichi per i seguenti motivi:
- morte o dichiarazione di morte;
- incapacità, ineleggibilità o incompatibilità, in conformità con le disposizioni di legge;
- decreto giudiziario;
- termine del mandato. Tuttavia, fino a quando l’Assemblea Generale non procede all’elezione della nuova Giunta Direttiva, la precedente resta in carica, con obbligo di dichiarazione di tale carattere provvisorio in tutti i documenti da firmati in assolvimento dei rispettivi incarichi;
- dimissioni volontarie, comunicate per iscritto al Consiglio;
- delibera adottata dall’Assemblea generale secondo le procedure statutarie;
- perdita dello status di persona associata.
Le dimissioni e le nomine vengono comunicate al Registro delle Associazioni per l’opportuna presa d’atto e pubblicizzazione.
Articolo 19. Presidenza.
I compiti della persona che esercita la Presidenza sono i seguenti:
- rappresentare legalmente l’Associazione davanti a ogni tipo di persona, autorità ed ente pubblico o privato;
- convocare le riunioni della Giunta Direttiva e dell’Assemblea Generale, presiederle, dirigere i dibattiti, sospendere e rinviare le sessioni;
- implementare le risoluzioni della Giunta Direttiva e dell’Assemblea Generale, con facoltà, a tale scopo, di eseguire tutti i necessari tipi di atti e contratti e di firmare i documenti, fatta salva la possibilità di ciascun organismo, nell’esercizio dei suoi poteri, di demandare l’esecuzione delle proprie delibere a qualsiasi altro componente della Giunta Direttiva;
- rispettare e far rispettare le risoluzioni del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea Generale;
- dare esecuzione ai mandati di pagamento e autorizzare le spese;
- dirimere col proprio voto i casi di parità nelle votazioni;
- approvare i verbali e le certificazioni delle deliberazioni della Giunta Direttiva e dell’Assemblea Generale;
- adottare le misure urgenti che si rendano necessarie per il buon funzionamento dell’Associazione o che appaiano consigliabili per l’assolvimento delle sue funzioni, fatto salvo l’obbligo di renderne successivamente conto alla Giunta Direttiva;
- svolgere le altre funzioni connesse alla propria veste di Presidente della Giunta Direttiva e dell’Associazione.
Articolo 20. Vicepresidenza.
È compito della persona che esercita la Vicepresidenza l’assolvimento delle funzioni di Presidente in caso di ufficio vacante per assenza o malattia, potendo in tali eventualità anche agire per conto dell’Associazione nei casi deliberati dalla Giunta Direttiva o dall’Assemblea Generale.
Articolo 21. Segreteria.
I compiti della persona che assolve le funzioni di Segreteria sono i seguenti:
- partecipare alle riunioni della Giunta Direttiva e dell’Assemblea e redigerne e autorizzare gli atti;
- effettuare la convocazione delle riunioni della Giunta Direttiva e dell’Assemblea;
- segnalare immediatamente alla Presidenza la richiesta di convocazione formulata dai soci secondo le modalità previste dall’art. del presente Statuto;
- ricevere e prendere atto delle comunicazioni dei membri della Giunta Direttiva e dei soci, come pure le notifiche, le richieste di accesso ai dati, gli emendamenti, le certificazioni e qualsiasi altro tipo di testi scritti di cui debba essere a conoscenza;
- trasmettere le delibere sociali di cui sia prevista la registrazione ai rispettivi Registri;
- istruire la trattazione degli argomenti da discutere, così come la documentazione da utilizzarsi o prendere in esame;
- redigere le attestazioni delle delibere approvate e qualunque altra certificazione, con l’approvazione della Presidenza, nonché i rapporti che si rendano necessari;
- avere sotto la propria responsabilità e custodire l’archivio, i documenti e i libri dell’Associazione, ad eccezione dei libri della contabilità;
- ogni altra funzione inerente alla Segreteria.
In caso di assenza o malattia e, in generale, quando si verifichi una qualsiasi causa motivata, la persona titolare della Segreteria è sostituita dal consigliere più giovane.
Articolo 22. Tesoreria.
I compiti della persona che assolve le funzioni di Segreteria sono i seguenti:
- raccogliere i fondi dell’Associazione, custodirli e impiegarli nella forma deliberata dalla Giunta Direttiva;
- effettuare i pagamenti, previa approvazione della Presidenza;
- apporre la propria firma a tutti i documenti di incasso e pagamento, previa approvazione della Presidenza;
- tenere le scritture contabili e assolvere gli obblighi fiscali, in modo tempestivo e corretto, dell’Associazione;
- elaborare la bozza delle delibere per l’approvazione da parte della Giunta Direttiva e per la successiva ratifica da parte dell’Assemblea Generale. La medesima forma viene seguita per quanto riguarda il Bilancio per lìapprovazione annuale da parte dell’Assemblea.
- ogni altro compito spettante alla persona titolare della Tesoreria, quale responsabile della gestione economica e finanziaria.
Articolo 23. Consiglieri.
I consiglieri sono tenuti ai doveri propri del loro ufficio in qualità di membri della Giunta Direttiva, così come a quelli che la Giunta stessa assegni loro per la creazione di delegazioni o commissioni di lavoro.
Articolo 24. Deleghe di funzioni.
La Giunta Direttiva può nominare delegati generali e speciali.
Articolo 25. Convocazioni e riunioni.
Per la valida costituzione della Giunta Direttiva, al fine di tenere riunioni e discussioni e di adottare delibere, deve essere presente almeno la metà dei suoi componenti ed è richiesta tassativamente la presenza dei titolari della Presidenza e della Segreteria o di quanti li sostituiscano.
La Giunta Direttiva si riunisce almeno una volta all’anno e il numero di volte necessario per il corretto funzionamento dell’Associazione, su convocazione della Presidenza, di propria iniziativa o di uno dei suoi membri.
La convocazione delle riunioni è effettuata con i requisiti formali (ordine del giorno, data e luogo…) e deve pervenire con un preavviso minimo di 7 giorni dalla loro celebrazione.
Le deliberazioni seguono la medesima procedura prevista all’art. 13 per l’Assemblea Generale. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei voti espressi, essendo decisivo avendo il voto della Presidenza in caso di parità.
Nessun accordo che non figuri nell’ordine del giorno può essere adottato, salvo che, essendo presenti tutti i membri della Giunta Direttiva, esso sia deliberato all’unanimità.
Allo stesso modo, la Giunta Direttiva è condiderata validamente costituita senza convocazione previa quando, essendo presenti tutti i suoi membri, ciò sia convenuto all’unanimità, attenendosi a quanto precedentemente menzionato per quanto riguarda le deliberazioni. Le Giunte così costituite prendono la denominazione di Giunta Direttiva Universale.
Alle riunioni della Giunta Direttiva possono assistere, con facoltà di parola e senza diritto di voto, le persone preventivamente convocate o invitate dalla Presidenza; le loro funzioni hanno carattere consultivo.
Articolo 26. Poteri.
La Giunta Direttiva ha i seguenti poteri:
- elaborare il programma delle attività;
- concedere incarichi generali o speciali;
- organizzare e gestire le attività approvate dall’Assemblea Generale;
- approvare la bozza del Bilancio per l’approvazione finale da parte dell’Assemblea Generale;
- approvare il Bilancio predisposto dalla Tesoreria per l’eventuale approvazione definitiva da parte dell’Assemblea Generale;
- elaborare la relazione annuale delle attività per sottoporla all’Assemblea Generale;
- costituire le commissioni di lavoro che ritenga necessarie per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e delle attività approvate, così come per tutte le altre questioni inerenti alla realizzazione dei fini sociali. Tali commissioni regolano il proprio funzionamento interno secondo le modalità concordate nella loro prima riunione costitutiva;
- esaminare le domande relative all’ammissione dei soci.
Articolo 27. Obblighi e responsabilitò dei membri della Giunta Direttiva.
È fatto obbligo ai membri della Giunta Direttiva, a titolo esemplificativo, di perseguire e far perseguire le finalità dell’Associazione, di partecipare a riunioni cui siano convocati, svolgere gli incarichi con la dovuta diligenza e lealtà e ottemperare, nello svolgimento delle proprie attività, a quanto stabilito dalle leggi vigenti e dal presente Statuto.
I membri della Giunta Direttiva sono responsabili di fronte all’Associazione dei danni causati dalle azioni contrarie alla legge o allo Statuto e di quelle compiutye con negligenza. Sono esenti da responsabilità i membri che si oppongano espressamente agli accordi determinanti tali comportamenti o non abbiano partecipato alla loro adozione.
Articolo 28. Gratuità degli incarichi.
I membri della Giunta Direttiva esercitano i propri incarichi gratuitamente e in nessun caso possono ricevere una remunerazione per lo svolgimento delle proprie funzioni; ciò non toglie che possono essere rimborsati delle spese sostenute nell’assolvimento dei propri compiti, a condizione che esse vengano correttamente e formalmente documentate.
Capitolo V
DISPOSICIONES COMUNES A LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
Articolo 29. Atti.
Di ogni sessione dell’Assemblea Generale e della Giunta Direttiva è redatto il verbale dalla persona titolare della Segreteria, che deve obbligatoriamente indicare il numero legale raggiunto per la valida costituzione (nel caso della Giunta Direttiva devono essere tassativamente elencati i partecipanti), l’ordine di giorno della riunione, le circostanze di luogo e di tempo in cui essa ha avuto luogo, i punti principali della discussione e il contenuto delle risoluzioni adottate.
Nel verbale devono essere precisati, su richiesta dei rispettivi soci, i voti contrari alle risoluzioni adottate, le astensioni e le relative motivazioni e le ragioni dei voti favorevoli. Ogni socio ha diritto di chiedere la trascrizione completa del proprio intervento o della propria proposta, a condizione di consegnare sul momento, o entro uno spazio di quarantotto ore, il testo fedelmente corrispondente al proprio discorso, consentendo in tal modo che venga menzionato nel verbale e allegato ad esso.
Il verbale, dopo essere stato preventivamente inviato in visione a ciascuno dei membri per via telematica, viene approvato nella riunione successiva; fatto salvo quanto detto sopra, la persona titolare della Segreteria può rilasciare attestati sugli specifici accordi specifici che siano stati adottati, indicando espressamente che il verbale è in attesa di successiva approvazione.
Il verbale è firmato dalla persona titolare della Segretaria ed è vistato dalla Presidenza.
Articolo 30. Impugnazione delle delibere.
Le delibere dell’Assemblea Generale e della Giunta Direttiva possono essere impugnate dinanzi alla Giustizia civile secondo le modalità stabilite dalla legge.
I soci possono contestare le delibere e le azioni dell’Associazione ritenute in contrasto con la Costituzione entro quaranta giorni dalla data della loro adozione, sollecitandone la rettifica o l’annullamento e l’eventuale sospensione preventiva, o avanzando entrambe le richieste secondo le procedure stabilite dal Codice di Procedura Civile.
Sino a quando non trovino risoluzione le eventuali controversie interne sorte in seno all’Associazione risolto, le domande di registrazione nel verbale degli atti inerenti alle questioni oggetto di disputa danno luogo soltantoo a note temporanee.
Capitolo VI
SOCI
Articolo 31. Categorie.
All’interno dell’Associazione esistono le seguenti categorie di soci:
- soci fondatori: quelli che hanno partecipato all’atto di costituzione dell’Associazione;
- soci ordinari: quelli che hanno aderito all’Associazione dopo la sua costituzione dell’Associazione (ordinari, pensionati o studenti);
- soci onorari: persone fisiche o giuridiche che per il loro prestigio e/o per aver contribuito in modo rilevante alla dignità e allo sviluppo dell’Associazione siano ritenuti meritevoli di tale distinzione. La nomina dei soci onorari e la revoca di tale status spettano all’Assemblea Generale su proposta della Giunta Direttiva.
Articolo 32. Acquisizione dello status di persona associata.
Per l’acquisizione dello status di persona associata occorre essere una persona fisica o giuridica, essere interessati allo sviluppo degli obiettivi dell’Associazione e venire presentati da uno dei soci fondatori o da due soci ordinari.
In via eccezionale la Giunta Direttiva può accettare l’associazione di soci ordinari, in ragione dei loro meriti e di loro rilevanti capacità, senza la presentazione di cui al comma precedente.
Le persone fisiche devono essere maggiorenni o minorenni emancipati con piena capacità di agire e non devono essere soggetti ad alcuna restrizione legale per l’esercizio di tale diritto.
La domanda di associazione, a condizione che essa soddisfi i requisiti previsti dallo Statuto, viene accettata dalla Giunta Direttiva.
L’Assemblea Generale può prevedere, previa delibera, l’istituzione di una quota finanziaria come condizione per ottenere lo status di persona associata.
Articolo 33. Perdita dello status di persona associata.
Lo status di persona associata può essere perso per una delle seguenti ragioni:
- per libera volontà. A tal scopo è sufficiente la presentazione delle dimissioni indirizzandole alla Giunta Direttiva, previo deposito delle stesse presso la Segreteria dell’Associazione. Gli effetti sono immediati a partire dalla data di presentazione;
- per il mancato versamento di tre quote, qualora l’Assemblea Generale abbia stabilito il pagamento delle quote come condizione per l’acquisizione dello status di persona associata. In questo caso è necessaria la spedizione da parte della persona che ricopre la Tesoreria di una lettera attestante il mancato versamento e firmata dalla persona che ha la titolarità della Presidenza. Essa produrrà i suoi effetti dal momento della sua notifica alla persona associata inadempiente, essendovi necessariamente indicata la perdita di tale status. Nonostante le disposizioni del paragrafo precedente, la persona associata che abbia perso tale status per questa causa può ripristinarla versando, entro sei mesi dalla notifica, i contributi dovuti e quelli intervenuti da tale momento sino alla domanda di riammissione, più una penale corrispondente a una quota annuale. Trascorso tale periodo non sarà più accolta una nuova domanda di iscrizione;
- una violazione sostanziale dello statuto o delle delibere validamente adottate dagli organi sociali.
Per la perdita dello status di persona associata. Per quest’ultima causa è richiesta una delibera motivata della Giunta Direttiva approvata con i 2/3 dei voti legalmente espressi. Tutti i soci hanno il diritto di essere informati dei fatti all’origine dell’espulsione e di essere ascoltati prima dell’adozione di tale provvedimento.
In caso di sanzione di espulsione di uno dei soci è in ogni caso necessaria la ratifica da parte dell’Assemblea Generale.
Articolo 34. Diritti.
I diritti dei soci fondatori e ordinari sono i seguenti:
- partecipare alle assemblee con facoltà di parola e di voto;
- essere elettori e eleggibili alle cariche direttive;
- essere informati sulla composizione degli organi di governo e di rappresentanza dell’Associazione, sullo stato del bilancio e sullo svolgimento delle attività;
- essere ascoltati prima dell’assunzione di provvedimenti disciplinari nei loro confronti e di essere informati dei fatti che hanno dato origine a tali misure, con obbligo di motivazione della delibera che eventualmente imponga la sanzione;
- accedere alla documentazione dell’Associazione, tramite il Consiglio Direttivo e la Segreteria;
- partecipare alle attività dell’Associazione e utilizzare i beni e le strutture di uso comune dell’Associazione, rispettando i pari diritti del resto dei soci.
I soci onorari hanno i medesimi diritti dei soci fondatori e dei soci ordinari, a eccezione delle previsioni di cui ai commi a) e b). Nonostante quanto sopra, possono partecipare alle Assemblee Generali con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.
Articolo 35. Doveri.
I doveri dei soci fondatori e ordinari sono i seguenti:
- condividere le finalità dell’Associazione e collaborare alla loro realizzazione;
- pagare le quote, gli importi e gli altri contributi che in base alle delibere dell’Assemblea generale possano spettare a ciascuna persona associata;
- rispettare tutti gli altri obblighi derivanti dalle norme statutarie;
- rispettare e adempiere agli accordi validamente adottati dalla Giunta Direttiva e dall’Assemblea Generale.
Senza pregiudizio della perdita dello status di persona associata per mancato versamento delle quote sociali, qualora esse non vengano versate è sospeso il diritto di voto attivo e passivo della persona associata sino alla sua espulsione. Tale sospensione si produce in caso di mancato pagamento anche di una sola delle quote sociali e sino alla regolarizzazione o alla perdita definitiva dello status di persona associata.
Capitolo VII
REGIME ECONOMICO
Articolo 36. Patrimonio associativo.
Il patrimonio dell’Associazione, al momento della sua costituzione, è pari a 0 euro.
Articolo 37. Titolarità dei beni e diritti.
L’Associazione deve figurare come proprietaria di tutti i beni e diritti che costituiscono il suo patrimonio; questi devono essere elencati nell’inventario ed eventualmente registrati nei relativi Registri Pubblici.
Articolo 38. Risorse economiche.
L’Associazione, per lo svolgimento delle sue attività, si finanzierà con:
- le risorse provenienti dalle eventuali rendite del proprio patrimonio;
- le eventuali quote associative ordinarie o straordinarie;
- le donazioni o sovvenzioni che potranno essere erogate da persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private;
- le donazioni, le eredità o i legati accettati dalla Giunta Direttiva;
- i ricavi delle sue attività;
- qualsiasi altra entrata legale;
I profitti ottenuti dall’Associazione e derivanti dall’esercizio di attività economiche, compresa la fornitura di servizi, devono essere utilizzati esclusivamente per il raggiungimento dei propri obiettivi, senza procedere in nessun caso alla loro ripartizione tra i soci, i loro coniugi, i loro conviventi con analoga relazione affettiva o i loro congiunti, e senza farne alcuna cessione gratuita a persone fisiche o giuridiche liberi con interessi di lucro.
Articolo 39. Esercizio economico, bilancio e contabilità.
L’esercizio economico coincide con l’anno solare; ha inizio il 1° gennaio e la sua chiusura ha luogo il 31 dicembre di ciascun anno.
Ogni anno la Giunta Direttivaprepara il bilancio ed è responsabile per la sua esecuzione, rendendone conto all’Assemblea Generale. Con l’approvazione del bilancio vengono approvate le spese ordinarie per l’anno corrispondente.
Per l’approvazione di quote speciali va convocata l’Assemblea Generale straordinaria, a meno che l’Associazione sia sprovvista di liquidità e la disposizione e le relative spese siano urgenti, nel qual caso sarà sufficiente l’adozione della delibera da parte della Giunta Direttiva, previo un rapporto da parte della Tesoreria e con successiva approvazione da parte dell’Assemblea Generale, che dovrà essere ratificata entro trenta giorni dall’adozione della risoluzione da parte della Giunta Direttiva.
L’Assemblea Generale approva ogni anno i conti dell’Associazione al termine dell’esercizio finanziario cui si riferiscono.
La Giunta Direttiva tiene i relativi libri di contabilità che consentano di avere un’immagine fedele del patrimonio, dei risultati e della situazione finanziaria dell’Associazione.
Capitolo VIII
SCIOGLIMENTO E DESTINAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE
Articolo 40. Scioglimento.
L’Associazione può essere sciolta per i seguenti motivi:
- per delibera adottata a maggioranza qualificata dall’Assemblea Generale straordinaria;
- per le cause indicate nell’art. 39 del Codice Civile;
- per sentenza giudiziaria emessa in via definitiva;
- per le cause indicate nel presente Statuto.
Articolo 41. Liquidazione.
Deliberato lo scioglimento dell’Associazione, si apre il periodo di liquidazione, sino alla fine del quale l’ente conserva la propria personalità giuridica.
I membri della Giunta Direttiva Consiglio al momento dello scioglimento diventano liquidatori, salvo diversa decisione dall’Assemblea Generale o della persona titolare del dal capo della Corte che eventualmente dispone lo scioglimento.
Spetta ai liquidatori:
- garantire l’integrità del patrimonio dell’Associazione;
- concludere le operazioni in essere e farne di nuove se necessarie per la liquidazione;
- riscuotere i crediti dell’Associazione;
- liquidare i beni e pagare i creditori;
- impiegare i beni residui per i fini statutari dell’Associazione;
- richiedere la cancellazione delle voci nel Registro.
L’avanzo netto risultante dalla liquidazione viene consegnato direttamente ad un ente senza scopo di lucro, pubblico o privato, con finalità simili a quelle dell’Associazione, che si sia distinto nell’esercizio delle proprie attività.
In caso di insolvenza della Associazione, la Giunta Direttiva, o eventualmente i liquidatori, sono tenuti a promuovere immediatamente la relativa procedura d’insolvenza dinanzi al giudice competente.
Disposizione aggiuntiva
Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano la Legge Organica 1/2002, del 22 marzo, che disciplina il diritto di associazione, e le altre disposizioni integrative.
Dato ad Alcalá de Henares, il 21 novembre 2014.